DOMANDE FREQUENTI SULLA PROCEDURA ELETTORALE

 

1 – Perché il 14 dicembre 2014 si svolgeranno le elezioni nei Consorzi di bonifica del Veneto?

La L.R. n. 12 del 8 maggio 2009 ha rinnovato profondamente la normativa in materia di Consorzi di bonifica, suddividendo il territorio regionale in dieci comprensori, affidati ad altrettanti Consorzi di bonifica, che saranno amministrati da un Assemblea costituita da venti consiglieri eletti dai consorziati.

2 – Chi ha diritto al voto?

I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili, nonché i contribuenti di cui all’art. 39 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

In caso di comproprietà degli immobili, l’elettorato attivo e passivo, è attribuito solo al primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario mediante delega, conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari.

Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica.

Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.

3 – Come si esercita il diritto di voto?

L’elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato e l’identificazione può avvenire:

a) mediante presentazione della carta d’identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia;

b) per identificazione diretta da parte di uno dei componenti del seggio;

c) per identificazione di un altro elettore noto al seggio.

Ogni iscritto nell’elenco dei votanti di ciascuna sezione, ha diritto ad un unico voto, pertanto gli sarà consegnata una sola scheda relativa a quella sezione nella quale risulta iscritto.

I rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto distintamente per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.

4 – Quali sono i documenti validi per l’identificazione?

Il comma 1 dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che un documento di identità può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2, ovvero sono “equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.

Le patenti di guida rilasciate dalle Motorizzazioni civili, essendo queste ultime Amministrazioni Pubbliche che fanno capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, devono ritenersi documenti validi ai fini del riconoscimento dell’elettore.

5 – È ammesso l’uso di deleghe per l’esercizio del voto?

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento elettorale, non è ammessa alcuna possibilità di delega per i singoli proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento elettorale, è ammessa la possibilità di delega da parte del primo intestatario, in caso di comproprietà degli immobili, nell’ambito della propria comunione (coacervo del catasto consortile).

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento elettorale, per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di voto viene esercitato dai rispettivi rappresentanti o dai loro delegati (delega a terzi), nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto utilizzando la specifica modulistica allegata ai Regolamenti elettorali (Allegato 1, 1 bis, 2).

La firma dei deleganti è autenticata mediante fotocopia semplice di documento valido di identità dei sottoscriventi.

6 – Come si presentano le deleghe?

Il conferimento della delega avviene attraverso specifica modulistica volta ad individuare chi eserciterà il voto nel caso di:

  • comunione legale coacervata presente nel catasto consortile (Modulo Allegato 1 per due cointestatari, Allegato 1 bis del Regolamento Elettorale per più cointestatari di una stessa comunione scaricabili dal sito di ciascun Consorzio).
  • persone giuridiche (Modulo Allegato 2 del Regolamento Elettorale scaricabile dal sito di ciascun Consorzio).

Le deleghe devono essere presentate tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano, pec, al Consorzio di riferimento, corredate di tutti i documenti richiesti.

7 – Quando si presentano le deleghe?

La modulistica di Delega deve essere inviata entro i termini fissati da ciascun Regolamento elettorale approvato, ovvero:

  1. Consorzio Adige Po: 04/12/2014
  2. Consorzio Adige Euganeo: 06/12/2014
  3. Consorzio Alta Pianura Veneta: 29/11/2014
  4. Consorzio Acque Risorgive: 06/12/2014
  5. Consorzio Bacchiglione: 29/11/2014
  6. Consorzio Brenta: 29/11/2014
  7. Consorzio Delta del Po: 04/12/2014
  8. Consorzio Piave: 06/12/2014
  9. Consorzio Veneto Orientale: 06/12/2014
  10. Consorzio Veronese: 06/12/2014

8 – Perché si presentano le deleghe entro determinate scadenze?

La presentazione di tutta la documentazione relativa alle Deleghe deve avvenire entro le scadenze prefissate da ciascun Consorzio, al fine di permettere ai funzionari consortili di verificare l’identità dei deleganti, siano essi cointestatari di comunione coacervata o legali rappresentanti di una società, ed il potere di delega dei legali rappresentanti.

I dati relativi ai delegati vengono infatti trascritti nell’elenco degli aventi diritto al voto in corrispondenza della posizione del delegante per la corretta espressione del voto.

9 – Quali sono i documenti da allegare alla modulistica di delega?

9.1 Nel caso di conferimento di delega all’esercizio del diritto di voto ad altro cointestatario di comunione (Modulo Allegato 1 e Allegato 1 bis del Regolamento Elettorale scaricabili dal sito di ciascun Consorzio), è necessario allegare fotocopia semplice di documento valido di identità dei deleganti.

9.2 Per la rappresentanza delle persone giuridiche (Modulo Allegato 2 scaricabile dal sito dal sito di ciascun Consorzio) è necessario, oltre al documento d’identità del delegante ovvero del legale rappresentante, allegare visura camerale e l’atto costitutivo o statuto della società.

9.3 La visura camerale, l’atto costitutivo e/o statuto permettono ai funzionari consortili di verificare la legale rappresentanza della società delegante o di eventuali altri soci amministratori; oltreché la verifica dei poteri di delega a terzi. In particolare, in mancanza di una specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, è sempre ammessa la facoltà di esercitare il voto attraverso un atto di delega anche verso terzi.

Nel caso in cui la visura camerale contenga già tali indicazioni, non sarà necessario allegare anche statuto o atto costitutivo.

10 – Come esercitano l’elettorato attivo le diverse tipologie di società?

10.1 Nel caso di una società con un unico legale rappresentante l’elettorato attivo è in capo allo stesso rappresentante legale ed in mancanza di una specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, è sempre ammessa la facoltà di esercitare il voto attraverso un atto di delega (potere di ordinaria amministrazione) sottoscritto dal legale rappresentante verso altri soci o terzi, utilizzando il Modulo “Allegato 2” ai Regolamenti elettorali consortili.

10.2 Nel caso di una società con più legali rappresentanti con poteri di ordinaria amministrazione disgiunta, salvo specifiche restrizioni previste dallo statuto o atto costitutivo, l’elettorato attivo è in capo a ciascuno di essi. Pertanto, avendo tutti i legali rappresentanti la possibilità di elettorato attivo, è da ritenersi valida la prima espressione del voto.

10.3 Per quanto riguarda le deleghe, per una società con più legali rappresentanti questi ultimi possono, in forma disgiunta, salvo specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, delegare il diritto di voto della società ad altri soci non amministratori o a terzi utilizzando il Modulo “Allegato 2” ai Regolamenti elettorali consortili. Pertanto, avendo tutti i legali rappresentanti la medesima possibilità di delega, è da ritenersi valida la prima espressione del voto da parte di un delegato.

11 – Come e dove vota un delegato?

Un elettore può essere delegato da terzi appartenenti a fasce diverse e a seggi diversi, in tal caso dovrà trasmettere tutta la documentazione di delega ricevuta al Consorzio di bonifica competente entro i termini prefissati, al fine della sua registrazione negli elenchi di votanti del rispettivo seggio di appartenenza.

Il giorno delle votazioni si recherà presso il proprio seggio per esprimere solamente il proprio voto nella sua fascia di appartenenza per poi recarsi agli altri seggi, anche più di uno, dove sono iscritti i deleganti ed esprimerà i relativi voti che potranno essere anche su fasce differenti dalla propria.

12 – Come avviene l’espressione del voto?

Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell’ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.

Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire fino a tre preferenze per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista prescelta.

Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.

Non possono essere votate più liste. Le preferenze per candidati appartenenti a liste diverse dalla prescelta sono inefficaci.

13 – Come sono composti i seggi elettorali?

I seggi elettorali sono composti da quattro componenti nominati dal Consorzio di bonifica: un presidente, un segretario e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Inoltre, all’interno del Seggio elettorale sono affisse due copie per ciascuna lista di candidati.

14 – Chi sono i rappresentanti delle liste dei candidati?

I rappresentanti di lista devono essere elettori del Consorzio di bonifica nei quali sono rappresentanti.

Nessuna incompatibilità sussiste tra la figura di candidato e quella di designato a rappresentante di lista in capo alla stessa persona.

15 – Come vengono designati i rappresentanti delle liste dei candidati?

Ogni capolista di ciascuna lista di candidati dell’Assemblea dei Consorzi di bonifica può designare nell’ambito dei Consorziati con diritto di voto, a prescindere dalla fascia di appartenenza, un rappresentante di lista effettivo, ed eventualmente un supplente, per ciascun seggio elettorale.

In particolare, nel caso di liste concernenti la 1, 2, 3 fascia, la designazione dovrà essere fatta dai capolista di ciascuna fascia.

I tre capolista delle fasce 1, 2, 3 della stessa lista possono individuare il medesimo rappresentante di lista effettivo e supplente per l’esercizio dell’attività presso i seggi.

Un medesimo rappresentante di lista può essere designato anche per più seggi elettorali, a condizione che nella nota di designazione a firma del copolista siano espressamente indicati.

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta per iscritto dal capolista, tramite fac-simili scaricabili dal sito di ciascun Consorzio, e la firma deve essere autenticata tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Le designazioni per tutte le sezioni del Consorzio di bonifica possono essere CUMULATIVE, ovvero contenute in un unico atto sottoscritto dal capolista ed autenticato tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Il Consorzio di bonifica esaminerà la regolarità delle designazioni stesse e verificherà, in particolare, che i rappresentanti siano elettori del Consorzio medesimo designati, esclusivamente, dal capolista di ciascuna lista di candidati.

16 – Quali sono i poteri e le facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati?

I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni, in prossimità del tavolo dell’Ufficio elettorale, sempre nel modo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali.

Possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.

Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sul verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista di appartenenza.

È fatto divieto ai rappresentanti di lista la compilazione di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato, ai sensi della normativa vigente in materia propaganda politica, propaganda elettorale e di privacy e trattamento di dati sensibili.

17 – Come sono assegnati i seggi?

I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 7 per cento dei voti validi. Non sono considerati voti validi le schede bianche e quelle nulle.

Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali e, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l’ordine di lista. In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti uguali, assegnando l’eventuale seggio dispari al candidato più anziano.

18 – Come avverrà la proclamazione degli eletti?

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, proclama i risultati delle votazioni dell’Assemblea e gli eletti.

Alla convalida dell’elezione dei consiglieri provvede l’Assemblea nella prima seduta.

Contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell’albo consortile.